Art. 55.
(Riabilitazione).

      1. In materia di riabilitazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che essa estingua gli effetti penali della condanna;

          b) prevedere che sia concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia altrimenti estinta e non sussistano condotte illecite di rilevanza tale da escludere l'avvenuto reinserimento sociale, tenuto conto dell'indole del reato commesso;

          c) prevedere che non sia concessa quando il condannato non abbia eliminato le conseguenze dannose del reato e non

 

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abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dallo stesso, salvo che non dimostri di essere stato o di essere, senza sua colpa, nell'impossibilità di adempiervi;

          d) prevedere che sia revocata in caso di condanna per un reato doloso commesso entro tre anni dal provvedimento di riabilitazione;

          e) prevedere che si applichi anche alle sentenze straniere di condanna, se riconosciute.