1. In materia di riabilitazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che essa estingua gli effetti penali della condanna;
b) prevedere che sia concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia altrimenti estinta e non sussistano condotte illecite di rilevanza tale da escludere l'avvenuto reinserimento sociale, tenuto conto dell'indole del reato commesso;
c) prevedere che non sia concessa quando il condannato non abbia eliminato le conseguenze dannose del reato e non
d) prevedere che sia revocata in caso di condanna per un reato doloso commesso entro tre anni dal provvedimento di riabilitazione;
e) prevedere che si applichi anche alle sentenze straniere di condanna, se riconosciute.